1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione
b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;
c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».
2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».
3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;
b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.
4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;
e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.